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Saldi in Italia: il calendario regione per regione e cosa cambia davvero sul prezzo

Chi fissa le date, quanto durano davvero gli sconti e perché la stessa percentuale non vale uguale in Liguria e in Sicilia.

«Quando iniziano i saldi» non ha una risposta sola: ne ha ventuno. Le date non le fissa lo Stato, le fissa ogni Regione, perché l'articolo 15 del D.Lgs. 114/1998 affida a Regioni e Province autonome periodi e durata delle vendite di fine stagione. Da lì discendono due cose che quasi nessun sito di sconti spiega: il divieto di promozioni nei giorni che precedono i saldi, diverso di quaranta giorni fra una Regione e l'altra, e il fatto che la percentuale in vetrina non significa la stessa cosa a Genova e a Palermo.

Le date le decidono ventuno amministrazioni, non Roma

Il comma 6 dell'articolo 15 assegna alle Regioni «i periodi e la durata» delle vendite di liquidazione e di fine stagione. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha però approvato il 24 marzo 2011 un documento di indirizzi unitari: saldi invernali dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, estivi dal primo sabato di luglio. Un'integrazione del 7 luglio 2016 ha aggiunto che, se quel giorno cade di lunedì, la partenza si anticipa al sabato.

È quello che è successo a gennaio 2026: Epifania di martedì, primo giorno feriale precedente lunedì 5, quindi avvio anticipato a sabato 3 gennaio quasi ovunque. L'inverno seguente il conto cambia, perché l'Epifania 2027 cade di mercoledì: il giorno feriale precedente è martedì 5 gennaio 2027 e, non essendo un lunedì, non scatta l'anticipo. La Sicilia l'ha già messo nero su bianco con il decreto assessoriale n. 2763 del 14 ottobre 2025: invernali dal 5 gennaio al 15 marzo 2027, estivi dal 3 luglio al 15 settembre 2027. L'accordo non è vincolante: le altre Regioni deliberano con atto proprio in autunno, e Valle d'Aosta e Province autonome se ne discostano.

Il calendario regione per regione, con la durata e il divieto

La colonna che conta è la terza: il calendario dei saldi è quasi allineato, quello delle promozioni che li precedono no.

RegioneDurata dei saldiDivieto promozioni pre-saldiChiusura saldi estivi 2026
Abruzzo60 giorniNessuno1 settembre
BasilicataFino al 1° settembre30 giorni1 settembre
Calabria60 giorni15 giorni1 settembre
Campania60 giorni30 giorni1 settembre
Emilia-Romagna60 giorni30 giorni1 settembre
Friuli Venezia GiuliaMax 60 giorni entro il 30 settembreNessuno30 settembre
Lazio6 settimane30 giorni, outlet compresi14 agosto
Liguria45 giorni40 giorni17 agosto
Lombardia60 giorni30 giorni1 settembre
MarcheFino al 1° settembre30 giorni1 settembre
Molise60 giorni30 giorni prima e dopo1 settembre
Piemonte8 settimane, anche spezzate30 giorni28 agosto
PugliaFino al 15 settembre15 giorni15 settembre
Sardegna60 giorni40 giorni1 settembre
SiciliaFino al 15 settembreNessuno15 settembre
Toscana60 giorni30 giorni1 settembre
Umbria60 giorniNessuno1 settembre
Valle d'AostaMax 60 giorni entro il 30 settembre15 giorni30 settembre
VenetoFino al 31 agosto30 giorni31 agosto
P.A. di TrentoMax 60 giorni scelti dal negozioVariabileVariabile
P.A. di BolzanoFinestre di 29 giorniVariabile18 settembre (località turistiche)

Ferragosto 2026 ha trovato i saldi già chiusi nel Lazio e aperti per un altro mese in Sicilia. Bolzano è il caso più lontano dal modello nazionale: finestre di ventinove giorni, con le località turistiche scontate dal 21 agosto al 18 settembre 2026, quando altrove era già finita.

Saldi, vendite promozionali e liquidazioni sono tre regimi diversi

L'articolo 15 distingue tre vendite straordinarie, e la differenza non è terminologica: cambia chi decide le date.

  • Vendite di fine stagione (i saldi). Solo «i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo». Date e durata le fissa la Regione.
  • Vendite di liquidazione. Legate a un evento dell'impresa: cessazione, cessione, trasferimento, rinnovo dei locali. Durata e adempimenti verso il Comune li fissa la Regione.
  • Vendite promozionali. Le decide il negozio, «per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato». Nessun calendario regionale, salvo il divieto nella finestra pre-saldi.

La conseguenza pratica è netta: un trapano, una caldaia, una lavatrice o un televisore non vanno mai in saldo, perché non sono prodotti stagionali o di moda. Quello che si vede a gennaio e a luglio su Leroy Merlin, ManoMano o MediaWorld è una vendita promozionale, che segue il calendario dell'insegna e non quello della Regione. Il comma 5 impone poi che lo sconto sia «espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto»; le sanzioni del decreto vanno da 516 a 3.098 euro.

Il divieto di promozioni prima dei saldi cambia di quaranta giorni

Il divieto impedisce di bruciare il prezzo pieno poco prima della partenza ufficiale. Ogni Regione ha scelto una finestra diversa:

  • Liguria, 40 giorni (art. 113 della L.R. 1/2007). È la più lunga d'Italia e cade sopra il Black Friday: per l'inverno 2026 la delibera di giunta n. 542 del 30 ottobre 2025 ha autorizzato una sola giornata di deroga, venerdì 28 novembre 2025. Un giorno, non una settimana.
  • Piemonte, 30 giorni (art. 14 bis della L.R. 28/1999), su un calendario di otto settimane.
  • Lazio, 30 giorni (art. 34 della L.R. 22/2019, Testo unico del commercio): il divieto vale anche per gli outlet e le sanzioni partono da 1.500 euro.
  • Sardegna 40 giorni; Calabria, Puglia e Valle d'Aosta 15; Molise 30 prima e 30 dopo l'avvio, unico caso in cui il divieto vale a saldi già cominciati.
  • Nessun divieto in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria: le promozioni restano consentite fino alla vigilia dei saldi.

La norma nasce per la vetrina e si applica all'esercizio insediato in quella Regione: per un e-commerce puro il riferimento è la Regione della sede legale, e nei fatti i cataloghi di moda come Zalando o YOOX seguono campagne proprie. La regola sul prezzo, invece, vale identica su ogni canale.

Cosa cambia davvero sul prezzo: la regola dei trenta giorni

Dal 1° luglio 2023 è in vigore l'articolo 17 bis del Codice del consumo, introdotto dal D.Lgs. 26/2023 in recepimento della direttiva Omnibus. Ogni annuncio di riduzione deve indicare il prezzo precedente, e per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti, sullo stesso canale di vendita. Basta un solo giorno a prezzo ridotto perché quel prezzo diventi il riferimento.

Incrociando le due norme, la percentuale non è confrontabile fra Regioni. In Liguria, dove le promozioni sono ferme da quaranta giorni, il meno cinquanta del primo giorno parte quasi sempre dal listino pieno. In Sicilia, dove sono libere fino alla vigilia, lo stesso capo deve ancorarsi al prezzo promozionale già praticato: percentuale più bassa, stesso prezzo finale. L'unico numero comparabile è il prezzo in euro.

Il secondo effetto riguarda i ribassi progressivi. Il MIMIT ha chiarito che nelle riduzioni successive della stessa campagna il prezzo precedente resta quello di partenza. Un capo da 200 euro annunciato al meno trenta si paga 140; quando due settimane dopo passa al meno cinquanta, il riferimento resta 200, quindi si paga 100 euro, non 70. La seconda percentuale non si applica al prezzo già scontato, e chi sbaglia il conto aspetta la seconda scontistica convinto di risparmiare il doppio.

Restano fuori dalla regola i programmi di fidelizzazione, gli sconti personalizzati, i prodotti alimentari deperibili e gli articoli in commercio da meno di trenta giorni.

Quando aspettare i saldi non conviene

Confcommercio ha stimato per l'estate 2026 una spesa media di 201 euro a famiglia, circa 91 a persona, su 16,1 milioni di famiglie e un giro d'affari di 3,2 miliardi. Tre casi in cui la partenza dei saldi non è il momento giusto:

  • Il prodotto non è stagionale né di moda. Bricolage, utensili, arredo bagno, grandi elettrodomestici ed elettronica non entrano nel regime dei saldi: aspettare gennaio o luglio non produce nulla.
  • La finestra utile è più corta della durata. Sessanta giorni di calendario non sono sessanta giorni di assortimento completo: nel Lazio la durata massima è di sei settimane, a Bolzano la finestra dura ventinove giorni. Per le taglie centrali conta la prima settimana.
  • Il capo era già in promozione nel mese precedente. Il riferimento legale è già sceso, quindi il primo giorno aggiunge poco: conviene aspettare il secondo ribasso, accettando il rischio sulla disponibilità.

Un'ultima cosa che i saldi non cambiano: il recesso di quattordici giorni del Codice del consumo per gli acquisti a distanza vale anche sui capi scontati, mentre in negozio fisico il cambio di un prodotto non difettoso è una cortesia commerciale che molte insegne sospendono proprio durante i saldi. La garanzia legale di conformità di due anni resta invece piena anche all'ultimo giorno di svendita: è il motivo per cui conviene conservare lo scontrino di un capo tecnico preso a fine stagione da Decathlon.